E’ stata pubblicata la Nota Ministeriale sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2024/25
- Il personale docente potrà produrre domanda dall’11 luglio al 24 luglio 2024
- Il personale ATA potrà produrre domanda dall’8 luglio al 19 luglio 2024
Potranno presentare domanda provinciale ed interprovinciale i docenti assunti a tempo indeterminato fino all’anno scolastico 2022/2023, compresi i docenti assunti da GPS Sostegno nel 2022/2023 che hanno avuto conferma in ruolo il 1° settembre 2023.
– Chi potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria se rientra nelle deroghe
I docenti assunti a tempo indeterminato sia su posto comune che di sostegno nell’anno scolastico 2023/24, compresi art. 59 comma 9bis nel 2022/23 hanno il vincolo di permanenza triennale nell’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni.
Nell’Intesa è stato disposto che i docenti in questione possano presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e domanda di assegnazione interprovinciale se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNL Mobilità
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
N.B. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.