Con Decreto Ministeriale n. 333 del 31-3-2022 il Ministero dell’Università ha pubblicato il provvedimento con cui viene attivato il VII ciclo per il conseguimento del titolo di sostegno.

Il totale dei posti autorizzati per le Università è di 25.874 così suddivisi

  • infanzia    2576
  • primaria   5319
  • secondaria di I grado 7731
  • secondaria II grado 10248

Il decreto stabilisce che le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte e da una prova orale e ha indicato le date per lo svolgimento della prova preselettiva per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

Nel dettaglio:

  • 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;
  • 25 maggio 2022 prove scuola primaria;
  • 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;
  • 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

Le modalità di espletamento delle prove di accesso, restano confermate che sono costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e dal D.M. 7 agosto 2020, n. 90.

I percorsi per il conseguimento del titolo dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, entro il 30 giugno 2023.

In deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

Titoli di accesso

Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):
titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria oppure diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):
abilitazione specifica sulla classe di concorso o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure laurea magistrale o a ciclo unico più 24 CFU.

Insegnanti tecnico-pratici (ITP):
abilitazione specifica sulla classe di concorso o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente  DOPO il 2024/2025: laurea anche triennale più 24 CFU-

Integrazione dei requisiti di accesso TFA Sostegno VII ciclo

La nota del 13 agosto 2020 ( non richiamata nel Dm n. 755 del 6 luglio 2021 per il VI ciclo, ma presa in considerazione dagli Atenei) integra così i requisiti di accesso:

I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.

Occorrerà attendere quindi il bando delle Università per avere maggiore contezza su questo aspetto.

Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio-

Il decreto autorizzativo all’art. 2 comma 2 rimanda anche al D.M. 92/2019, motivo per cui è da ritenersi che sono direttamente ammessi ai percorsi di specializzazione in soprannumero i soggetti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti allo stesso (percorso);
b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito (avendo superato le prove), ma non in posizione utile (cioè che non sono rientrati nei posti messi a bando).

Potete scaricare e/o visualizzare il DM n. 333 del 31-3-2022 e ALLEGATO A – POSTI PER UNIVERSITA’ cliccando sul seguente link:

DM-n.-333-del-31-3-2022

ALLEGATO-A-POSTI-PER-UNIVERSITA