La Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea hanno stabilito  che il personale docente precario ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute

Con una recentissima sentenza la Suprema Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia UE  ( sentenza emessa, il 18.01.2024, nella causa C-218/22, -218/22), affermano che è contraria al diritto comunitario la normativa nazionale che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, non riconosce al lavoratore, al termine del rapporto, un’indennità finanziaria per i giorni di ferie maturati e non goduti.

Per la sentenza, l’unica circostanza che esclude il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie è che il lavoratore si sia astenuto dal fruirne deliberatamente, ossia anche a seguito di un esplicito invito del datore accompagnato dall’informativa circa il rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo predefinito. ha stabilito che i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.

Inoltre, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Alla luce dei principi sopra enunciati la FLP SCUOLA avvia una  iniziativa legale  in favore dei docenti precari o di ruolo che abbiano stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno, al fine di ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non espressamente richieste e dunque non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.

Posto che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni, sarà possibile ricorrere al fine di chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.

CHI PUO’ PARTECIPARE AL RICORSO:

  • Il ricorso è destinato ai docenti di ruolo o precari che abbiano stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.
  • Per poter aderire al ricorso è necessario che gli interessati provvedano preliminarmente a trasmettere al Ministero dell’Istruzione, a mezzo P.E.C. o mediante raccomandata A/R, l’atto di diffida predisposto dallo Studio Legale della FLP SCUOLA al fine di rivendicare il diritto ed interrompere i termini di prescrizione.

Una copia cartacea della diffida, insieme alla ricevuta di consegna della P.E.C. o della raccomandata, andrà conservata e consegnata allo studio legale al momento della proposizione del ricorso.

COME ADERIRE AL RICORSO:

L’adesione ai ricorsi, a condizioni agevolate per tutti gli iscritti, sarà possibile a decorrere dal giorno 30 novembre 2024 al 31 DICEMBRE 2024.

Gli interessati che vorranno aderire all’iniziativa giudiziaria potranno recarsi, nei giorni e negli orari di apertura, presso le sedi sindacali della FLP SCUOLA.

Verrà in tale occasione consegnata copia della diffida e maggiori delucidazioni in ordine alla iniziativa legale.

Si può anche inviare richiesta di delucidazioni inviando mail a scuola@flp.it o direttamente alle segreterie provinciali della FLP Scuola

QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE ESIBIRE PER ADERIRE AL RICORSO

Per aderire al ricorso gli interessati dovranno essere produrre i seguenti documenti:

1)       Copia carta di identità e codice fiscale;

2)       Copia della diffida inoltrata al Ministero dell’Istruzione; (che verrà consegnata recandosi presso la nostra sede)

3)       Dichiarazione o Certificati di servizio relativi ai rapporti lavorativi cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;

4)       Copia dei contratti di lavoro a tempo determinato cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;

5)       Copia dell’ultimo contratto di lavoro;

ATTENZIONE: La diffida da produrre verrà consegnata solo a coloro che aderiscono al ricorso e dovrà da essi essere inviata al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE CON PEC O CON R.R.

Copia della diffida dovrà essere fatta tenere al legale del sindacato unitamente alle ricevute della pec ovvero della R.R., insieme alla sopra citata documentazione (copia della diffida e della documentazione dovrà essere inviata alle segreterie provinciali – oppure consegnata direttamente presso le sedi provinciali.

IL RICORSO PER GLI ISCRITTI AL SINDACATO NON COMPORTA SPESE (SOLO EURO 50 PER DIRITTI DI SEGRETERIA) E IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO ALLO STATO NEL SOLO CASO DI UN REDDITO SUPERIORE A 38.514,03.

PER COLORO CHE NON SONO ISCRITTI OCCORRE PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE AL SINDACATO OVVERO AL PAGAMENTO (OVE NON INTENDONO ISCRIVERSI) DI EURO 250 PER DIRITTI DI SEGRETERIA OLTRE OVVIAMENTE ALL’EVENTUALE COSTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO ALLO STATO

L’avvio del ricorso non prevede, quindi, alcun costo (salvo diritti di segreteria). Gli onorari verranno corrisposti solamente in caso di esito positivo del ricorso in base al vantaggio economico complessivamente raggiunto dal ricorrente, in relazione al pagamento degli arretrati maturati.

Attenzione tutti i documenti devono essere scansionati e non fotografati e trasformati in formato esclusivamente pdf.

Tutti i documenti devono essere nominati correttamente in base al contenuto del documento stesso. I documenti vanno allegati singolarmente alla mail e non scansionati e inviati come unico file.