Il tanto atteso decreto ministeriale con cui viene data attuazione alla revisione delle classi di concorso è stato pubblicato in G.U.

In conseguenza a far data dal 10 febbraio 2024 si procede alla revisione e all’accorpamento di alcune classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado CON L’AVVERTENZA però che il predetto decreto non ha effetto retroattivo; infatti l’art. 5, comma 1 del precitato D.M. dispone :  ”Che coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.

Ciò vuol dire che i docenti di ruolo i cui titoli e classi di concorso risultano oggetto della revisione e aggiornamento contenuti nel decreto (per esempio la classe di concorso di titolarità risulta ora  differente rispetto alla nuova classe indicata nel D.M.), mantengono le attuali sedi e cattedre finche’ permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica (quindi se cambiano scuola rientrano nella nuova disciplina indicata dal D.M. del 10/2/2024). I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.

Precisiamo che, sostanzialmente, la modifica dei requisiti di accesso riguarda solo le classi di concorso STEM A-20 A- 27, completando la revisione delle classi di concorso che era già avvenuta per le classi di concorso A-26 e A-28 con il DM 20 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2024.

MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO IL D.M.

1.ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO
Il decreto dispone l’accorpamento di alcune classi di concorso:

  • A-01nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
  • A-12nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
  • A-22nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
  • A-30nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
  • A-48nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
  • A-70nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
  • A-71nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)

ATTENZIONE: Nonostante l’accorpamento, nulla è innovato per quanto attiene alla distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado, per cui per la gestione giuridica dei docenti i codici andranno comunque a differenziare l’appartenenza alla scuola secondaria di primo o secondo grado.

Tale differenziazione in sostanza farà restare inalterata anche la gestione delle procedure concorsuali e per le supplenze per le quali le graduatorie saranno sempre diverse fra la scuola media e superiore.  L’aspetto innovativo è dato dal fatto che il docente  abilitato per la classe di concorso confluita nel nuovo ambito è automaticamente abilitato anche per la classe di concorso accorpata.

 Facciamo un esempio :  la confluenza di A012 e A022 comporta che il docente abilitato per italiano scuola media ora è automaticamente abilitato anche per le superiori. Per la mobilità 2024/25 potrà chiedere il passaggio nelle superiori.

 2.ULTERIORI MODICHE

  • per la classe di concorso A-20(Fisica) sono state modificate le note (3) e (4) con una riduzione dei CFU specifici richiesti;
  • per la classe di concorso A-27(Matematica e fisica) sono ora considerate titolo di accesso anche le lauree in ingegneria con i requisiti previsti dalle nuove note;
  • della classe di concorso A-53è stata modificata la denominazione, che ora è Storia della musica e della danza, con le precisazioni contenute nelle note a) e b)
  • La laurea in Scienze Filosofiche (LM-78) permette l’accesso alla classe di concorso A-12 (Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado).

3.MODALITA’ DI CONSEGUIMENTO DEGLI EVENTUALI CFU O ESAMI MANCANTI PER L’ACCESSO ALLE CLASSI                 DI CONCORSO OGGETTO DEL D.M. 
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal decreto potranno essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

4.GESTIONE DELLE LAUREE APPARTENENTI AL VECCHIO ORDINAMENTO E MODALITA’ DI RECUPERO DEGLI                ESAMI
Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti settori scientifico disciplinari (SSD o SAD) previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

5.NUOVE INDICAZIONI PER QUANTO ATTIENE ALLA EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento ad essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.

Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

6.IL DECRETO PREVEDE COMUNQUE UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Resta fermo che, come previsto dall’art. 5, comma 1, «Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per:

  • presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali
  • alle procedure abilitanti
  • ai percorsi di specializzazioni sul sostegno
  • per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

7.EFFETTI SULLA MOBILITÀ E SITUAZIONE DI SOPRANNUMERARIETA’ O ESUBERO
I docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.

I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.

8.DEFINITIVO CHIARIMENTO PER QUANTO ATTIENE AL COMPUTO DEI CFU/CF

Finalmente normato e chiarito  il requisito del possesso dei CFU/CFA. Infatti, quando viene  prescritto,  accanto ai titoli d’accesso alle classi di concorso contenute nella tabella A,  quanti crediti (CFU o CFA) vadano conseguiti in ciascuno specifico settore di conseguimento (SSD o SAD), è possibile sommare  la ripartizione dei crediti nell’ambito di tutti i settori elencati purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o giù settori.

Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori, la distribuzione dei restanti CFU è a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale.

9.PRESCRIZIONI PER QUANTO ATTIENE ALLE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE E METODOLOGIA CLIL
Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate.

I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:

  1. certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
  2. attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole», ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.

10.ULTERIORI PRECISAZIONI
I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte.

Laddove presente, la dizione «Istituti professionali – vecchio ordinamento» si intende riferita ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi.

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Potete scaricare e/o visualizzare IL DECRETO MINISTERIALE TAB. A TAB A/1 cliccando sul seguente link:

Decreto Ministeriale 255 del 22-12-2023 tab A tab A1