In questi giorni,  a seguito di un emendamento al DECRETO MILLEPROROGHE (conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante
“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”)  all’esame della Camera, presentato sia dalla Lega che da FDI, si è paventata l’ipotesi dello slittamento dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto per il personale ATA al 2025. 

Tale slittamento, così come risulta dall’emendamento presentato, era giustificato dall’obbligo del possesso, per chi si voleva includere per la prima volta in graduatoria, della certificazione internazionale di alfabetizzazione internazionale, secondo le nuove indicazioni contenute nel CCNL del comparto scuola sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Il possesso di tale titolo è previsto per tutti i profili professionali eccetto per quello di collaboratore scolastico. 

QUAL E’ LA SITUAZIONE:

In sostanza, il CCNL prevede che tale titolo debba essere in possesso da parte di tutti coloro che :

  • Richiedono un primo inserimento nelle graduatorie ATA di III fascia (tranne per i collaboratori scolastici, per i quali continua ad essere sufficiente il mero possesso del diploma).
  • Mentre per coloro che risultano già inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia e che non hanno maturato neanche un giorno di supplenza, ove non in possesso di tale titolo, decadono dalla graduatoria (in sostanza sono trattati come nuovi inserimenti)
  • Per coloro che sono già inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia e che abbiano già prestato la certificazione informatica prevista dal nuovo contratto potrà essere acquisita successivamente e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore del CCNL, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.

 Sulla tipologia di titolo del quale devono essere in possesso gli aspiranti alla nuova inclusione e quelli già inseriti ma senza servizio, ad oggi, vi è comunque molta “confusione”.

Infatti,  il CCNL fa riferimento genericamente a una “certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale“, senza specificarne però le caratteristiche.

Mentre la dichiarazione ARAN – OOSS. firmatarie del contratto (si ricorda tutte le sigle cosiddette rappresentative eccetto UIL e ovviamente FLP)  precisa che :  “Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei.

Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.”

Dalla lettura della dichiarazione, sembrerebbe evincersi che la certificazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

  • Deve essere rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale (Accredia).
  • La certificazione stessa deve essere registrata presso l’ente di accreditamento nazionale (Accredia).
  • Deve essere conforme ai framework europei (eCF e DigComp).
  • Deve essere in corso di validità (non scaduta).
  • Deve attestare il superamento di un test finale riguardante le competenze informatiche tra cui conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.

Tale precisazione comporta che le altre certificazioni rilasciate prima del 18 gennaio 2024 NON SONO VALIDE (perché dirlo solo il 18 gennaio 2024 visto che le bozze da mesi erano già in giro????) non sono riconosciute anche se rilasciate da un ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), perché ciò che determina il riconoscimento è l’accreditamento dell’ente e la registrazione del titolo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO Accredia (ente di accreditamento nazionale).

Stante questa situazione di estrema incertezza e l’impossibilità per molti enti di iscriversi ed accreditarsi presso ACCREDIA per il rilascio ovvero l’organizzazione di tali corsi, sia FDI che la Lega hanno presentato l’EMENDAMENTO AL DECRETO MILLEPROROGHE per far slittare la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale. 

Ora, a seguito di pressioni pervenute da quelle stesse Organizzazioni Sindacali che hanno prodotto il problema con la sottoscrizione del contratto (leggasi CGI-CISL-SNALS-GILDA-ANIEF) l’EMENDAMENTO verrrebbe corretto nel senso di consentire a tutti, quindi anche a coloro che non sono in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (accreditata e riconosciuta da ACCREDIA), DI POTER CONSEGUIRE IL TITOLO ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL’ISCRIZIONE E/O AGGIORNAMENTO DELLA DOMANDA IN GRADUATORIA E COMUNQUE ENTRO 1 ANNO DALL’INSERIMENTO IN GRADUATORIA. 

Questa eventualità, comunque, ancora non è stata ufficializzata dai partiti che hanno presentato l’emendamento originario che prevedeva lo slittamento, per cui aspettiamo notizie in merito che, come sempre, tempestivamente vi porteremo a conoscenza.

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