Dopo tanta attesa viene finalmente emanato da parte del Ministero dell’Università e Ricerca il decreto n. 621 del 22 Aprile 2024, con cui si attivano i percorsi abilitanti, e il conseguente decreto n. 620 che disciplina la riserva di posti per coloro che risultano in possesso di determinati requisiti
NUMERO DEI POSTI AUTORIZZATI
Nell’allegato A al decreto sono indicati i posti autorizzati per le Università che risultano accreditate, i posti risultano essere 51.753
Il numero dei posti è stato determinato facendo riferimento al fabbisogno fornito dal Ministero dell’istruzione e del merito, diviso su base regionale e per classe di concorso, tenendo anche conto delle richieste delle Università e Accademie.
Più in particolare, l’allegato A precisa che i posti sono autorizzati secondo i seguenti meccanismi:
- Alle Istituzioni che hanno presentato un’offerta formativa relativamente alle classi per le quali è stato presentato un determinato fabbisogno (su base regionale), è stato autorizzato un numero di posti pari al fabbisogno con una maggiorazione del 20% dello stesso. Qualora da tale calcolo sia risultato un numero di posti inferiore a 10, sono stati comunque autorizzati 10 posti per agevolare la formazione delle classi, salvo che un’istituzione non abbia presentato un’offerta minore. Distribuzione: per i Centri formati da più Università o Istituti Afam presenti nella stessa Regione, i posti totali sono assegnati solo all’Istituzione Capofila del Centro, la quale ripartirà gli stessi tra le Istituzioni aggregate che attiveranno i percorsi.
- Alle Istituzioni che hanno presentato un’offerta formativa relativamente alle classi per le quali non è stato presentato un determinato fabbisogno (su base regionale), sono stati autorizzati 10 posti per ciascun Centro. Distribuzione posti: nell’ipotesi appena menzionata, sono autorizzati 10 posti per ciascuna istituzione del Centro che ha attivato il percorso. Se l’offerta formativa presentata è minore è autorizzato il numero di posti corrispondente
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate, da parte dei candidati, in una sola Università o Istituto Accademico per la medesima classe di concorso
Nel caso in cui le domande di ammissione prodotte dai candidati per la frequenza dei percorsi abilitanti eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B,
RISERVA DI POSTI DEL 45%
Per l’anno accademico 2023/2024 è prevista una riserva di posti a favore di:
- Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti.
- Coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria (concorso straordinario BIS).
Per l’a.a. 2023/2024 la quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato. Per il secondo e terzo ciclo la riserva di posti sarà del 35%.
Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.
Qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale.
GRADUATORIE DI MERITO
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.
L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è così disciplinata:
- percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
- percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
- percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
- percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
- percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.
SVOLGIMENTO DEI PERCORSI ABILIANTI
I percorsi di formazione iniziale sono svolti con modalità di erogazione convenzionale. Per l’anno accademico 2023/2024 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.
RICONOSCIMENTI CREDITI PREGRESSI
Ai fini del conseguimento dei 60 CFU o CFA possono essere riconosciuti:
24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo del DPCM definito all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
Secondo le Linee Guida si possono riconoscere:
Al massimo 12 CFU per l’area di scienze dell’educazione e didattiche disciplinari
al massimo 5 CFU per il tirocinio
eventuali CFU per il dottorato
ACCESSO ALLA PROVA FINALE
Per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.
CLASSI DI CONCOSO ACCORPATE
I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.
COSTI
Il DPCM 4 agosto 2023 stabilisce un costo massimo pari a:
2.500 euro per i corsi da 60 CFU.
2.000 per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale.
2000 euro massimo anche per i docenti che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione con i corsi da 30 CFU, per gli specializzati sostegno che si intendono conseguire l’abilitazione su materia e per i docenti che dopo il concorso dovranno completare la propria formazione con i 30 CFU nell’anno di prova con contrato a tempo determinato.
I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.
Il decreto di attivazione precisa ulteriormente che il costo massimo complessivo per chi partecipa ai percorsi di formazione da 30 CFU pre-concorso (lettera C) e completa gli ulteriori 30 CFU post-concorso, non può superare nel complesso l’importo di euro 2.500.
FREQUENZA CONTEMPORANEA
Per l’a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con VIII ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.
ATTENZIONE: Viene quindi eccezionalmente consentita la frequenza contemporanea del TFA VIII ciclo e dei percorsi abilitanti benché questa deve fare i conti con la calendarizzazione delle attività formative previste per i due percorsi. Ma non è previsto fare corso abilitante e IX ciclo TFA che si sta per svolgere nei mesi estivi.
ATTIVITÀ DI TIROCINIO
Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a 12 ore.
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 dicembre 2023, n. 256;
In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.
CONSEGUIMENTO DI ULTERIORI ABILITAZIONI
L’avvio dei percorsi di formazione di cui all’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 è autorizzato dai decreti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale.
Le istituzioni avviano i percorsi in parola, esclusi dal livello sostenibile, stabilendo i contenuti dei 30 CFU o CFA necessari all’abilitazione, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti, le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all’allegato A del DPCM 4 agosto 2023.
I suddetti percorsi saranno svolti dalle istituzioni universitarie e accademiche anche mediante modalità telematiche sincrone.
Il riconoscimento delle pregresse abilitazioni e specializzazioni conseguite all’estero da parte del competente Ministero dell’istruzione e del merito, dovrà essere presentato dal candidato al momento dell’iscrizione.
TITOLI ESTERI
I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.
Potete scaricare e/o visualizzare cliccando sui seguenti link:
Decreto Ministeriale n. 620 All. A
Decreto Ministeriale n. 620 del 22-04-2024
Decreto Ministeriale n. 621 del 22-04-2024 – All. A – Decreto autorizzazione
Decreto Ministeriale n. 621 del 22-04-2024 – All. B – Decreto autorizzazione