Il Ministero ha ufficializzato il testo del DM 226 del 16 agosto 2022 che andrà a  disciplinare il nuovo percorso di formazione e prova del personale docente ed educativo alla luce delle novità introdotte con il Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022 convertito nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022

Rispetto al passato, il Ministero ha introdotto, al termine del percorso, la somministrazione di un test finale che ha lo scopo di accertare come le competenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente si siano tradotte in competenze didattiche pratiche. Tale valutazione si aggiunge e integra la valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti.

Le attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione. Viene dunque confermato l’impegno complessivo previsto in precedenza.

Il nuovo decreto si applica a tutto il personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. Questo significa che chiunque venga assunto di ruolo da qualsiasi graduatoria (GAE, GM, ecc.) sarà soggetto alle disposizioni contenute nel nuovo decreto.
Contrariamente a quanto richiesto dai sindacati, il Ministero ha espressamente previsto che la disciplina del nuovo anno di formazione trovi applicazione per tutti gli assunti a tempo indeterminato, e non solo per i docenti assunti attraverso le nuove procedure di reclutamento previste dal decreto stesso.

Sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:

  1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  4. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile. Pertanto, l’anno di formazione e prova, in caso di esito negativo, potrà essere ripetuto solo una seconda volta.

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente (es: congedo di maternità, congedo parentale, aspettativa, ecc.).

Il superamento dell’anno di prova è subordinato allo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio di cui 120 per le attività didattiche.

Nei 180 giorni vanno computati:

  • Tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche.
  • Gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
  • Il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Nei 120 giorni sono compresi:

  • I giorni effettivi di insegnamento
  • I giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

PART-TIME
Fermo restando l’obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente in periodo di prova traccia un primo bilancio di competenze (c.d. bilancio delle competenze iniziale), in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.

Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere un’analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con i risultati dell’analisi compiuta.

Il dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell’istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole. Ai fini della personalizzazione dei percorsi formativi, è data comunque la facoltà di avvalersi di tutta l’offerta formativa aggiuntiva e facoltativa nel catalogo delle iniziative pubblicate sulla piattaforma sofia.istruzione.it anche con l’eventuale impiego delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge 107/2015.

l termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze (c.d. bilancio delle competenze finali) per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Nel percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, le attività formative hanno una durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi:

  1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
  2. laboratori formativi;
  3. “peer to peer” e osservazione in classe;
  4. formazione on-line.

È fatta salva la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015.

L’amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i docenti in periodo di prova, a livello di ambito territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata.

Agli incontri plenari iniziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.

Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l’adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all’insegnamento.

Ogni docente in periodo di prova, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale segue obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.

I laboratori si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. È prevista l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neoassunto nel portfolio professionale.

Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante.

L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli alunni, sulla costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente in periodo di prova. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.

In relazione al patto di sviluppo professionale di cui all’articolo 5, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con il docente tutor o con altri docenti.

La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica dell’INDIRE, coordina e monitora le attività per la realizzazione ed aggiornamento della piattaforma digitale che supporta i docenti in periodo annuale di prova in servizio durante tutto il periodo di formazione. La piattaforma è predisposta e attivata entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico.

La formazione on-line del docente in periodo di prova avrà la durata complessiva di 20 ore, e consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:

  1. analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
  2. elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
  3. compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
  4. libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.

Nel corso del periodo di formazione il docente in periodo di prova cura la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:

  1. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
  2. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
  3. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
  4. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.

All’inizio di ogni anno scolastico, il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti in servizio presso l’istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.

Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti per la designazione dei docenti tutor per i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale.

Il docente tutor accoglie il docente in periodo di prova nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.

All’attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il Miglioramento dell’Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.

Al termine dell’anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’accertamento della traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente conseguentemente all’espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

A tal fine, il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

Il Comitato procede, contestualmente al colloquio, al suddetto accertamento, verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma, attraverso un test finale sottoposto al docente, e consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Per le finalità suddette per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, è previsto l’allegato A al presente decreto in cui si evidenziano gli indicatori e i relativi descrittori funzionali alla verifica delle competenze a tal fine significative e alla conseguente valutazione di cui al presente comma. Con successivo decreto ministeriale si provvede ad eventuale integrazione ed aggiornamento degli indicatori e dei descrittori di valutazione di cui al precedente periodo.

All’esito delle suddette attività (colloquio e test), il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto, nonché agli esiti della verifica effettuata tramite il test.

Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento della verifica (effettuata tramite il test) comporta il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio sulla base dell’istruttoria compiuta e al parere del comitato di valutazione, comprendente le risultanze della valutazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto (colloquio e test). La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.

In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Nel corso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova, durante il quale è comunque nuovamente effettuato l’accertamento della traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente.

La conseguente valutazione potrà prevedere:

  1. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
  2. il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.

I provvedimenti in questione (provvedimento di conferma o di ripetizione del periodo) sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

La FLP Scuola chiederà al Ministro di chiarire, con una Nota, che il periodo di prova e formazione non deve essere ripetuto dai docenti che l’abbiano già svolto e superato in precedenza nel medesimo grado di scuola.

Potete scaricare e/o visualizzare cliccando sul seguente link:

SCARICA-IL-DM-226.16-08-2022

SCARICA-NOTA-DI-TRASMISSIONE-DEL-DECRETO

Allegato-A-DM-anno-di-prova-signed