Come è noto sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n.24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

L’intendimento del decreto sarebbe quello di dettare disposizioni in vista della cessazione dello stato di emergenza che scade il 31 marzo 2022.

Purtroppo, ancora una volta il decreto aumenta la confusione e adotta norme che producono disparità di trattamento nell’ambito delle categorie dei lavoratori e delle persone in generale.

Per la scuola, poi, in generale, la situazione è resa ancor più caotica sia per il persistere dell’obbligo vaccinale sia perché con il decreto si cerca, sbagliando, di contemperare le esigenze di prolungare tale obbligo con quella di far tornare a scuola coloro che non sono vaccinati.

Insomma, sembra proprio che non sia solo il covid a mietere “vittime” e a procurare preoccupazione per i cittadini ma anche il legiferare in modo improvvisato e spesso contraddittorio da parte di tutti i governi che in questi due anni si sono succeduti alla guida del paese.

Per venire incontro alle richieste che spesso ci vengono fatte per dare un contributo di chiarimento, per quello che è possibile, tentiamo di trattare analiticamente il contenuto del predetto Decreto Legge, con particolare riguardo alle norme contenute nell’art.8 che attiene alla scuola.

  1. Casi di positività al Covid. Dal l 1° aprile per chi è positivo  al SARS—CoV-2 deve seguire un regime dell’isolamento con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione.
    Contatti stretti. Coloro che hanno  avuto contatto stretto con soggetti positivi vengono sottoposti al regime dell’autosorveglianza. In sostanza hanno l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.            Restano esclusi da tale obbligo: I bambini di età inferiore a 6 anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono comunicar con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo. Ovviamente vi obbligo di effettuare il test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati abilitati in presenza di  sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
  2. Cessazione isolamento. Il Ministero della Salute emanerà precise disposizione in ordine alle modalità attuative. L’isolamento termina con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In questo caso (centri privati abilitati) la cessazione dall’isolamento si verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell’esito negativo del test.
  3. Uso mascherine FFP2 su mezzi di trasporto scolastico – Vengono previste  nuove disposizioni relativamente all’uso dei dispositivi di protezione individuali. Per quanto riguarda la scuola, dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) e fino al 30 aprile 2022 vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di I grado e II grado.
  4. Esclusione dall’uso della mascherina. I bambini di età inferiore ai 6 anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherine;  le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo;l e persone che stanno svolgendo attività sportiva; sono escluse dall’obbligo della mascherina
  5. Partecipazione a concorsi pubblici  Dal 1° aprile, sull’intero territorio nazionale è possibile partecipare a concorsi pubblici solo se si è in possesso del green pass base (vaccinazione, guarigione o test).
  6. Accesso ai locali scolastici Si modifica, inoltre, anche l’art.9-ter del Decreto-Legge 52/2021, estendendo fino al 30 aprile 2022, l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.
  7. Accesso a convegni e congressi. Occorre essere in  possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) per l’accesso ai convegni e congressi.
  8. I datori di lavoro, sia pubblici che privati,  devono attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a possibilità di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

Veniamo ora all’art.8 del decreto legge che riguarda la scuola

  1. Per il personale della scuola viene abrogata la disposizione che consentiva la sostituzione del personale sospeso in quanto non vaccinato.
  2. Obbligo vaccinale per il personale scolastico.  Viene ribadita la sussistenza dell’obbligo vaccinale  per il personale della scuola.
  3. Obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022.  Per il personale scolastico l’obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall’entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) fino al 15 giugno 2022.
  4. Esenzione dall’obbligo vaccinale.  Vi è esonero dall’obbligo di vaccinazione in relazione ai casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di
    medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.
  5. Per il  personale docente ed educativo della scuola, viene precisato che dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività a contatto con gli alunni. Spetta ai Dirigenti scolastici assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale. Nei casi in cui il docente (o l’educatore) non risulti vaccinato oppure non presenti la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite dalla campagna vaccinale in atto, il Dirigente scolastico invita l’interessato a produrre, entro i 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante la vaccinazione stessa, l’esenzione, il diritto al differimento ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione entro 20 giorni.
    Nel caso di presentazione della prenotazione della vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il docente a trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la relativa certificazione. Nel caso in cui il docente non presenti la documentazione relativa all’esenzione, al differimento ovvero ad avvenuta vaccinazione
    (di cui sopra) il Dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne fornisce indicazione scritta all’interessato.
  6. La novità, rispetto al passato per quanto attiene alla gestione dei casi di inadempienza dall’obbligo vaccinale  (sospensione dal servizio),  riguarda l’obbligo da parte del Dirigente scolastico, per coloro che ovviamente non intende vaccinarsi, di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni, i Dirigenti scolastici provvedono a sostituire i docenti ed educatori impiegati in attività di supporto all’istituzione scolastica con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti riacquistino il diritto allo svolgimento della ordinaria attività didattica.
  7. Accesso ai luoghi di lavoro da parte del personale della scuola Viene sostituito integralmente l’articolo 4- quinquies del Decreto-Legge 44/21. Per tutti i lavoratori della scuola (dirigenti scolastici, docenti, educatori ed ATA) in caso di inadempienza nei confronti dell’obbligo vaccinale è prevista la sanzione pecuniaria di 100 euro. I medesimi lavoratori, fino al 30 aprile 2022, per accedere al luogo di lavoro devono possedere la certificazione verde da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base).
  8. Il decreto legge, inoltre, dispone che, fermo restando il regime dell’autosorveglianza per il personale scolastico, dal 1° aprile 2022 e fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2022), nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e non paritarie e i CPIA si applicano le nuove norme dettate dai commi 2 e 3 successivi dello stesso articolo 8.  Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche ed educative, così come la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione (compresa la partecipazione a manifestazioni sportive).
  9. Gestione dei casi di positività nel sistema integrato di istruzione (0-6 anni).
    In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
  10. Gestione dei casi di positività nella scuola primaria, secondaria di I e II grado.
    In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
    In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
  11. Didattica digitale integrata per alunni in isolamento. Tutti gli studenti delle scuole primarie,secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
  12. Fino alla conclusione dell’anno scolastico (31/08/2022) nelle scuole permane l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi. La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive; – è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; – permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.
    Le misure eventualmente già adottate devono venire rimodulate in considerazione delle disposizioni del nuovo articolo 3 del DecretoLegge 52/21.