Con l’emanazione del D.M. 20.11.2023 pubblicato nella G.U. del 16.1.2024, il Ministero ha stabilito all’art.3 comma 1 che:  “Gli esami e i CFU richiesti dal presente provvedimento possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea”.

Quindi, tutti i docenti che in precedenza avevano conseguito master speciali contenenti esami per accedere alle classi di concorso relative al proprio titolo di laurea, hanno avuto l’amara sorpresa che gli esami conseguiti nei predetti master a far data del 16 gennaio 2024 non potevano essere ritenuti validi (quindi anche per altre classi di concorso)

Addirittura, alcune Università telematiche, pur di venire incontro a tale stortura ministeriale hanno invitato i docenti interessati, in modo del tutto gratuito, a rifare gli esami contenuti nel master in modo di adeguarli alla nuova disposizione (ossia considerarli come corsi singoli).

Il D.M. del 20.11.2023  (pubblicato però il 16.1.2024) si era evidentemente rifatto a  quanto riportato nel D.M. del 22 dicembre 2023 di riforma laddove si afferma che: “Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici.”

Il Ministero, evidentemente sollecitato e richiamato a rivedere  la normativa che si era succeduta nel tempo (ad opera dello stesso dicastero), si è reso conto che il D.P.R. 19/2016, così come modificato dal D.M. 259/2017, era stata oggetto di una precisazione attraverso cui anche gli esami sostenuti nei master speciali erano ritenuti idonei ai fini del raggiungimento dei CFU necessari per accedere a talune classi di concorso.

VEDI NOTA MIUR 206/2021 dove espressamente è riportato che “Con riguardo alla valutazione dei titoli ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di prima e seconda fascia, la decurtazione riguarda titoli completi (a mero titolo di esempio, un master non può essere dichiarato una volta come master e una seconda volta come titolo per Italiano L2), ma non riguarda gli esami o crediti formativi universitari o accademici (che integrano il titolo di studio valido ai fini dell’insegnamento per come richiesti dal vigente ordinamento delle classi di concorso) che siano stati acquisiti a seguito di frequenza e superamento dell’esame finale di corsi post lauream, quali per l’appunto i master universitari.”

Il Ministero, pertanto, si è visto costretto a modificare il D.M. del 20.11.2023 inserendo una nota n. 3 disponendo che: “Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream”

Finalmente, allora, in maniera opportuna (anche se tardiva…)  è arrivato il chiarimento ministeriale inserendo come detto la  nota 3 al provvedimento del  20 novembre 2023 – ora presente anche sul sito ministeriale, attraverso cui è prevista la  possibilità di conseguire i CFU/esami tramite corsi post-laurea.

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