Le scuole stanno procedendo alla definizione (entro il 9 aprile ) delle graduatorie interne di istituto per l’individuazione dell’eventuale situazione di soprannumerarietà per l’a.s. 2025/2026 del personale docente.
Ovviamente, sembra opportuno precisare che l’individuazione del personale docente soprannumerario potrà avvenire solo a seguito della ufficializzazione dell’organico di diritto da parte dell’UST competente dell’ambito provinciale e non sulla base di semplici ipotesi di organico formulata dalla scuola.
Inoltre, la situazione di soprannumerarietà deve essere oggetto di formale comunicazione da parte della scuola al docente, con l’invito a produrre domanda di mobilità, dando,comunque, un congruo tempo per la presentazione dell’istanza (in genere 5 giorni).
In tale occasione, il docente individuato soprannumerario, se ha già prodotto domanda di mobilità, potrà modificarla o sostituirla del tutto e, ove in possesso di titoli di accesso, viene rimesso nei termini per produrre eventuale domanda di passaggio di cattedra o di ruolo.
a) VEDIAMO CHI SONO I DOCENTI CHE DEVONO ESSERE INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO
- TUTTI I DOCENTI TITOLARI NELLA SCUOLA (quindi con esclusione dei docenti in assegnazione provvisoria)
- TUTTI I DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE DALL’1/9/2024 (in tale casistica rientrano anche i neo immessi in ruolo perché sono già titolari della scuola e quindi coinvolti nell’eventuale riduzione di organico. Rientrano anche i docenti assunti da gps sostegno con decorrenza economica 1.9.2024 e docenti assunti da concorso straordinario dal 1.9.2024 sempre con decorrenza economica dalla stessa data)
NON VERRANNO INCLUSI NELLA GRADUATORIA
- TUTTI I DOCENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO DAL 1.9.2024 DA GPS SOSTEGNO CHE STANNO ANCORA SVOLGENDO L’ANNO DI PROVA
- TUTTI I DOCENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO DAL 1.9.2024 DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS CHE STANNO SVOLGENDO L’ANNO DI PROVA.
- TUTTI I DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSI PNRR CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO CHE DEVONO CONSEGUIRE ANCORA L’ABILITAZIONE
Sembra superfluo precisare che l’organico della scuola secondaria è unico, a prescindere dagli indirizzi di studio presenti, mentre è distinto per quelle scuole sedi di CPIA, per il quale occorre procedere ad una distinta graduatoria per i docenti titolari di tali percorsi.
Nel C.P.I.A, quindi, si procede a formulare una graduatoria interna di istituto DISTINTA PER OGNI PUNTO DI EROGAZIONE, non è quindi “unica”. Nonostante, quindi, il Centro Provinciale sia uno solo, ogni punto di erogazione (ex C.T.P.) continua a mantenere l’autonomia di organico e di conseguenza di graduatoria interna di istituto. Stessa cosa vale per i corsi serali “appoggiati” agli I.S. anch’essi con codice meccanografico distinto (si avrà una graduatoria interna per il corso “diurno” e un’altra, distinta, per il corso “serale”).
Resta inteso che per i posti di sostegno si formula una distinta graduatoria dei titolari che, per la scuola secondaria di secondo grado è unica, mentre per scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado è distinta in ragione della tipologia di posto (psicofisico,vista,udito)
E’ opportuno rimarcare che per la scuola primaria sono formate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese, educazione motoria). Relativamente alla graduatoria dei docenti titolari di lingua inglese, ove si determini una situazione di soprannumerarietà, il docente in soprannumero, CONFLUISCE NELLA GRADUATORIA RELATIVA AL TIPO POSTO COMUNE e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto.
b) FORMAZIONE GRADUATORIA DI ISTITUTO E INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO
Una volta formulata la graduatoria di istituto, ove si dovesse rendere necessario individuare il docente soprannumerario, si procederà prioritariamente a identificare il perdente posto ad iniziare rispettivamente da (secondo il punteggio in cui sono presenti in graduatoria) :
- FASE – in stretto ordine-
- docenti di ruolo arrivati con decorrenza 1/9/2024 per mobilità a domanda volontaria (trasferimento, passaggio di cattedra e di ruolo). Per la scuola primaria sono esclusi coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola.
- docenti assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente l’1/9/2024 ;
- docenti individuati perdenti posto prima del precedente a.s. che, all’interno del decennio, pur avendo richiesto nella domanda di trasferimento la scuola di ex titolarità, sono stati soddisfatti nell’attuale scuola indicata volontariamente nella domanda.
2. FASE – in stretto ordine-
- docenti di ruolo arrivati dal precedente a.s. o da prima del precedente a.s. oppure arrivati l’1/9/2024 perché rientrati nel decennio come perdenti posto o, relativamente alla scuola primaria, hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a posto di lingua nella stessa scuola.
- docenti individuati perdenti posto nell’a.s. precedente e trasferiti l’1/9/2024 nell’attuale scuola per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata o perché indicata tra le preferenze espresse nella domanda.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
c) L’ESCLUSIONE DEI DOCENTI DALLA GRADUATORIA DEI PERDENTI POSTO
Molte scuole non inseriscono i docenti in possesso di determinati requisiti nella graduatoria di istituto senza nemmeno assegnare loro il punteggio ed indicando solo la norma contrattuale che determina l’esclusione dalla graduatoria.
Invero, a nostro avviso, al docente in possesso dei requisiti di esclusione dalla graduatoria, deve comunque essere assegnato il punteggio e bisogna inserirlo in coda alla graduatoria, con l’indicazione, appunto, della norma contrattuale che determina tale posizionamento in coda (ovviamente secondo l’ordine di esclusione previsto dal CCNI 2025)
d) VEDIAMO ORA CHI DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA DI ISTITUTO E CHE, QUINDI, VA COLLOCATO IN CODA ALLA PREDETTA GRADUATORIA
- docenti che rientrano nelle seguenti precedenze (art. 13 c. 2 del CCNI) secondo i criteri e le modalità indicati all’art. 13 c. 1 del CCNI e cioè:
- I (emodializzati e non vedenti);
- III (disabilità personale e cure continuative);
- IV (assistenza al familiare disabile);
- VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità).
La necessità di inserire in coda anche chi è in possesso dei requisiti di esclusione è determinata dal fatto che i beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) opera sino al punto in cui la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (per esempio più soggetti in possesso dei requisiti di esclusione, etc)
I -II (EMODIALIZZATI E NON VEDENTI)
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver prodotto a scuola tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni che danno diritto alla esclusione
III) PERSONALE CON DISABILITÀ ovvero la precedenza prevista dalla L.104.
Si precisa che possono essere ritenute valide le certificazioni: a) la situazione di disabilità (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92); b)il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al docente
III) PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. nelle quali deve risultare la dicitura “grave patologia”. In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l’invalidità del docente, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
III) PERSONALE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE MEDICA DI CUI ALL’ART.33 COMMA 6 DELLA L.104 (ossia disabilità grave)
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto occore che la documentazione medica riporti la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.
Nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità (il verbale di accertamento dello stato di handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l’invalidità totale).
IV ) ASSISTENZA AL CONIUGE; AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE
L’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia in cui è domiciliato il familiare disabile (non può, quindi, essere escluso, in nessun caso, chi assiste il disabile domiciliato in una provincia diversa (Es. titolarità del docente a Foggia e disabile da assistere domiciliato a Bari). L’altra condizione è che la scuola di titolarità del docente sia anche nello stesso comune o distretto sub comunale in cui è domiciliato il familiare disabile. Pertanto, il comune in cui è ubicata la scuola e comune in cui è domiciliato il disabile devono coincidere.
A quest’ultimo punto si applica però una deroga con relativo obbligo del docente:
- Qualora la scuola di titolarità sia nella stessa provincia ma in comune diverso o distretto sub comunale diverso dal domicilio del familiare disabile, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento. Se la domanda non è stata, invece, presentata, il docente viene inserito a pettine e non fruisce dell’esclusione.
- Pertanto, in quest’ultimo caso, il docente, deve aver già prodotto domanda di mobilità (con l’avvertenza che non può produrla dopo essere stato individuato soprannumerario e quindi chiedere l’esclusione dalla graduatoria) e fermo restando che il familiare disabile sia comunque domiciliato all’interno della provincia di titolarità,
- Genitori (esclusione da riconoscere ad entrambi) – anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92)
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna produrre la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità del figlio (art. 3 comma 3 legge 104/92). Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. L’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il figlio abbia una certificazione di disabilità “RIVEDIBILE” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Inoltre, ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
- Docente che esercita la legale tutela
Si precisa che il docente che chiede tale precedenza per essere escluso dalla graduatoria deve essere in possesso di un documento del tribunale con il quale gli è stato assegnato un preciso mandato dal giudice. Si precisa anche che ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna è valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell’amministratore di sostegno.
L’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso l’assistito abbia una certificazione di disabilità “RIVEDIBILE” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
- Fratello/sorella conviventi (esclusione da riconoscere ad entrambi)
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola la documentazione dalla quale risulti: a)la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella.
b) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. La disabilità può essere anche “RIVEDIBILE” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
c) la convivenza con il fratello/sorella;
d) che entrambi i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché affetti da patologie invalidanti o, in alternativa, abbiano una età superiore ai 65. In quest’ultima ipotesi il docente deve comprovare con documentazione medica lo stato delle patologie invalidanti di entrambi i genitori oppure deve autodichiarare l’età superiore ai 65 anni di entrambi i genitori o la loro scomparsa.
- Coniuge che assiste l’altro coniuge o parte dell’unione civile o convivente di fatto, in quest’ultimo caso purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92)
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna produrre la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del coniuge. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.
L’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il coniuge/o parte dell’unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, abbia una certificazione di disabilità “RIVEDIBILE” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
- Figlio che assiste il genitore disabile
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna produrre la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità del genitore (art. 3 comma 3 legge 104/92). Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.
ATTENZIONE: L’esclusione dalla graduatoria si applica solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità “PERMANENTE”.
È altresì obbligatorio: aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
ATTENZIONE: Non sono, invece, più richieste autodichiarazioni relative ad una eventuale convivenza con il genitore, autodichiarazioni del coniuge del disabile o di fratelli e/o sorelle del docente in cui si dichiari la rinuncia all’assistenza al disabile.
- Fratelli/sorella non conviventi (esclusione per entrambi i richiedenti)
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna avere prodotto la documentazione dalla quale risulti:
- la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella. lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. La disabilità può essere anche “NON RIVEDIBILE” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
- che entrambi i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché affetti da patologie invalidanti o, in alternativa, abbiano una età superiore ai 65 Per cui, l’interessato deve in questo caso comprovare con documentazione medica lo stato delle patologie invalidanti di entrambi i genitori oppure deve autodichiarare l’età superiore ai 65 anni di entrambi i genitori o la loro scomparsa.
- Attenzione: rispetto alla precedenza di cui al punto A non c’è l’elemento della convivenza con il fratello/sorella disabile.
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Precedenza prevista dall’art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 ovvero personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità.
Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna aver prodotto la documentazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di pari opportunità).
ATTENZIONE: L’esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e SOLO SE TITOLARI NELLA STESSA PROVINCIA in cui si è amministratore degli EE.LL., ANCHE SE IN UN COMUNE DIVERSO RISPETTO A QUELLO DI TITOLARITÀ (in quest’ultimo caso non c’è l’obbligo di produrre domanda di trasferimento verso il comune in cui si svolge il mandato)