A seguito di numerose richieste di chiarimento, riteniamo utile proporre la nostra guida per le sanzioni conseguenti alle rinunce, abbandoni e mancata indicazione delle preferenze, nonché le sanzioni previste per le stesse tipologie di situazioni per le graduatorie di istituto relativamente al conferimento delle supplenze da parte dei Dirigenti Scolastici

Conferimento supplenze annuali da GAE e GPS a livello provinciale.

PRIMA FATTISPECIE:

Il docente che non presenta istanza per ottenere eventuale supplenza annuale,  viene inteso come rinunciatario al conferimento degli incarichi a tempo determinato e da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo e sia incluso per l’anno scolastico 2022/2023.

Ovviamente, lo stesso docente può aspirare ad ottenere supplenza dalle  graduatorie d’istituto in cui risulta incluso.

SECONDA FATTISPECIE:

Il docente non indica tutte le sedi cui potrebbe aver diritto alla nomina nelle scuole in cui è attivato l’insegnamento per il quale è presente in graduatoria. Non ci riferiamo ai soli posti che l’UST competenze ha pubblicato ma a tutte le scuole della provincia, ciò in quanto, nel corso dell’anno, e sino al 31 dicembre 2022, si possono creare ulteriori disponibilità rispetto a quelle pubblicate.

Laddove, come detto, non vengono indicate tutte le scuole lo stesso docente viene considerato rinunciatario, limitatamente alle preferenze non espresse, a causa della mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

Ciò determina il mancato conferimento della supplenza dalle graduatorie per le quali  lo stesso sia  risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

Anche in questo caso si mantiene il diritto ad  ottenere supplenze da graduatorie d’istituto.

TERZA FATTISPECIE:

Il docente ha presentato la domanda, ha indicato la scuola per la quale, essendo in posizione utile ha ottenuto la supplenza, ma decide di rinunciare all’assegnazione della medesima supplenza ovvero senza comunicare la rinuncia non assume servizio entro il termine assegnato dall’UST competenze.

In questo caso non si potrà conseguire supplenze (al 30 giugno o 31 agosto), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, e questo è importante, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime graduatorie, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico 2022/2023.

Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.

QUARTA FATTISPECIE:

Il docente accetta la nomina annuale, assume servizio ma, poi, nel corso dell’anno abbandona l’incarico.

In questo caso ciò comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui al 30 giugno o 31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

CONFERIMENTO SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO

PRIMA FATTISPECIE:

Il docente, utilmente collocato nella graduatoria di istituto, viene individuato quale avente titolo alla nomina temporanea dal Dirigente Scolastico.

Il docente comunica la propria rinuncia alla proposta contrattuale ovvero, già in servizio, termina la supplenza temporanea, ma il titolare continua ad assentarsi per cui gli viene conferita la proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune.

Nel caso in cui lo stesso decide di non accettare la proroga oppure la conferma si incorre nella  perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

La stessa situazione si ha nei casi in cui si  rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno.

In questo caso tale decisione comporta, ma esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

SECONDA FATTISPECIE:

Il docente, dopo aver accettato la supplenza temporanea, non assume  servizio oppure interpellato per il conferimento della supplenza non FA PERVENIRE ALCUNA RISPOSTA (si verificano molti di questi casi).

In tale situazione la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.

TERZA FATTISPECIE:

Il docente cui è stata conferita la nomina ed ha assunto servizio, durante la supplenza decide di abbandonare e rinunciare al contratto stipulato. In questo caso ciò determina la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

L’aspirante conserva titolo ad essere invece convocato dalle GAE e GPS visto che la sanzione riguarda solo le graduatorie d’istituto.

SITUAZIONI PARTICOLARI:

DA QUESTE CASISTICHE SONO ESCLUSE QUELLE CITATE AL COMMA 3 dell’art.2 della O.M.112   e cioè spezzoni pari o inferiori alle 6 ore attribuite dal DS all’interno dell’Istituzione, infatti, l’.O.M. 112 che ha regolamentato l’aggiornamento delle nuove GPS, ha previsto delle novità anche in merito alle modalità di attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, ovvero i cosiddetti ‘spezzoni‘.

Come detto, il comma 3 dell’articolo 2 dell’OM 112/2022 prevede che gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore  settimanali vengano assegnati dai dirigenti scolastici, previo consenso degli interessati, in base al seguente ordine:

Ordine di attribuzione ai docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse; ai docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento; ai docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.

Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione (nell’ordine sopra indicato) i dirigenti scolastici potranno utilizzare le graduatorie di istituto. Tale ordine di attribuzione, in realtà, non è una novità assoluta in quanto è stata ripresa la medesima procedura prevista dal precedente DM N. 131/2007.

La precedente OM n. 60/2020 prevedeva, invece, che gli spezzoni pari o inferiori a sei ore settimanali venissero assegnate dai dirigenti scolastici come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina. Tali ore, pertanto, dovevano essere assegnate ai docenti di ruolo in servizio nella scuola interessata.

VEDIAMO INVECE QUANDO SI PUO’ LASCIARE LA SUPPLENZA:

E’ possibile lasciare una temporanea per una supplenza al 31/08 0 30/06 .

Non è più prevista  la possibilità di lasciare una supplenza breve (es. di una settimana o un mese) per altra supplenza, sempre offerta dalle graduatorie di istituto, che arrivi fino al termine delle lezioni.

Pertanto, il supplente già in servizio su supplenza breve non risulta convocabile se durante la supplenza in corso si rende disponibile una supplenza che arrivi fino al termine delle lezioni.