L’UST DI FOGGIA con nota 24147 del 26 novembre 2024 ha richiamato l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla fruizione delle ferie da parte del personale scolastico (docente ed ata) supplente annuale.
In particolare, atteso il notevole contenzioso instaurato da tantissimi docenti supplenti annuali con il quale hanno chiesto il pagamento delle ferie non godute, si è evidenziato correttamente da parte del Dirigente dell’UST DI FOGGIA che i dirigenti scolastici “hanno l’onere di ricordare ai predetti docenti a tempo determinato” che la domanda per la fruizione delle ferie deve essere prodotta e il relativo periodo di ferie deve essere fruito durante la spensione delle lezioni (vedi ordinanza Corte di Cssazione n.16715 del 17.6.2024).
Il CCNL 2007 e il CCNL 2024 del comparto scuola, inoltre, ha stabilito che ” Le ferie vanno richieste [art. 13, comma 8, CCNL 2007 e art. 38, CCNL 2024] non possono essere imposte. Solo al momento della cessazione del servizio non saranno retribuiti quei giorni di cui sarebbe stato possibile fruire durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, come previsto dal comma 15 dello stesso art. 38 e dalla Dichiarazione congiunta n. 2: “… all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.”
A quanto sopra detto, si aggiunge che la fruizione delle ferie del personale scolastico è regolata dall’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, che afferma: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato”.
CIO’ POSTO APPARE EVIDENTE CHE LA FRUIZIONE DELLE FERIE NON PUO’ ESSERE IMPOSTA DAI DIRIGENTI SCOLASTICI, NE’ GLI STESSI POSSONO INDICARE, COME QUALCUNO STA FACENDO, IL PERIODO NEL QUALE IL SUPPLENTE ANNUALE DEVE FRUIRE DELLE FERIE.
La fruizione delle ferie è, quindi possibile per i docenti con contratto al 30/06:
- dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche;
- durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
- durante l’anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola;
- durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
- tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami.
La nota, pertanto, dell’UST di Foggia è corretta per quanto attiene all’invito ai Dirigenti Scolastici a “notiziare ai docenti supplenti” che le ferie vanno godute nel periodo di sospensione delle lezioni, e la nota non indica alcun obbligo per gli stessi docenti a fruire delle ferie in periodi “determinati autonomamente” da parte dei dirigenti scolastici
Quindi, il dirigente scolastico non può imporre al dipendente ferie forzate in base a motivi soggettivi: cioè, le ragioni del riposo forzato non devono riguardare la persona del lavoratore (ad esempio, il rendimento, le competenze o la condotta del dipendente), né devono essere collegati alla discrezionalità dello stesso dirigente ma, essendo un diritto collegato alle necessità del docente, vanno fruite nei periodo tassativamente sopra riportate.
Una volta assolto l’obbligo da parte del dirigente scolastico di “ricordare al docente a tempo determinato” i periodi in cui poter fruire delle ferie, cessa qualsiasi altro intervento “coercitivo” in quanto è vietato obbligare il lavoratore a usufruire di ferie forzate. Ciò vuol dire che il lavoratore potrà contestare la scelta del dirigente di disporre le ferie forzate atteso che ha piena libertà di usufruirne nei periodi ( a scelta insindacabile del docente ) nei periodi di sospensione delle lezioni.
Appare del tutto incongrua ed illegittimo anche il richiamo che un dirigente scolastico ha fatto nella nota rivolta ai docenti supplenti annuali circa l’impossibilità di fruirne nei periodi in cui al termine delle lezioni vi siano “attività programmate”, in quanto il testo contrattuale e la legge 22/2012 fanno esplicito riferimento al “periodo di sospensione delle lezioni” per cui il docente ha il pieno diritto di poter fruire per il corrente anno scolastico anche dall’8 giugno in poi(secondo una sua libera scelta)
La nota del dirigente scolastico, quindi, appare come un tutela posta per l’Amministrazione per non essere soccombente a fronte di contenziosi che potrebbero essere esperiti qualora il dirigente non evidenzi la necessità di fruire delle ferie e il personale a tempo determinato non avanzi alcuna istanza in merito. Nessuna responsabilità, allora, incombe per il dirigente che, notificato al docente che le ferie vanno fruite nei periodi sopra riportati, e questi non produca domanda.
SI INVITANO GLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI A SEGNALARCI PRESUNTI OBBLIGHI IMPOSTI DAI DIRIGENTI SCOLASTICI A PRODURRE DOMANDA DI FERIE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO O ALTRI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI INDIVIDUATI AUTONOMAMENTE DAGLI STESSI E NON RICHIESTI DAGLI INTERESSATI DOCENTI ED ATA A TEMPO DETERMINATO.