È stata pubblicata la circolare sulle supplenze 2022/2023 da parte del Ministero dell’Istruzione.

La nota 28597 del 29 Luglio 2022 concernente le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022

La presentazione delle domande per Incarico Annuale da GAE e GPS avrà inizio alle ore 9:00 del 2 agosto e fino al 16 agosto ore 14:00. 

In detto periodo si produrranno le domande:

  1. Per il conferimento delle supplenze da GAE/GPS al 31 agosto/30 giugno
  2. Per la procedura straordinaria di immissione in ruolo da GPS I fascia (esclusivamente per posto di sostegno).

Invitati tutti gli Uffici Provinciali a pubblicare le graduatorie GPS entro  entro il prossimo 1° agosto (si convalideranno le domande senza valutarle ovviamente, per quei uffici in ritardo) per cui avremo “nomine farlocche”  ma, tanto al Ministro Bianchi (uno dei peggiori degli ultimi 20 anni) interessa dire dal 20 agosto terminate le operazioni…….se poi sono operazioni “fatte ad…..” non interessa a nessuno anzi sì ai docenti “truffati”.

Viene ribadito nella circolare che i docenti inseriti nella 1 fascia GPS sostegno (compresi coloro che hanno sciolto positivamente la riserva entro il 20 di Luglio) potranno partecipare alla procedura straordinaria per le immissioni in ruolo.

Si richiama l’attenzione anche sulla possibilità che i docenti già di ruolo o destinatari di nomina in ruolo per l’.a.s 2022/2023 possono produrre domanda.

Per quanto riguarda i docenti di ruolo possono sfruttare in tal senso l’art. 36 CCNL che consente di accettare una supplenza per altra classe di concorso o grado/ordine di scuola.

Gli aspiranti possono partecipare alla procedura compilando l’apposita sezione della piattaforma. La nomina avviene nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno.

Le nomine da GPS I fascia sostegno avvengono previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e 499, qualora le relative procedure non siano ancora concluse.

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.

L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze al 31 agosto/30 giugno dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.

Si richiama l’attenzione sul fatto che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto.

In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente. Quindi ogni Ufficio Scolastico Provinciale dovrà fissare un termine entro cui poter rinunciare alla nomina ottenuta sulla sede. In tal caso, il posto lasciato sarà disponibile per le successive nomine in quanto non potranno essere rifatte le operazioni di nomina già disposte

Ovviamente: Il docente cui non è stata conferita alcuna nomina conserva il diritto a successive nomine relativamente  alle sedi richieste

Il sistema informativo (ossia l’algoritmo ministeriale) utilizzerà per le nomine e conferirà supplenze per:

  1. posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre da assegnare con termine al 31 agosto.
  2. per posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre con contratto al 30 giugno.

Dopo il 31 dicembre se avanzano posti saranno i Capi di Istituto a nominare dalle rispettive graduatorie di istituto

Al momento, il Ministero impedisce, a coloro che sono inclusi in GAE e GPS di poter produrre domanda di messa a disposizione. Tale domanda potrà essere prodotta solo da coloro che non sono inclusi nelle precitate graduatorie.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, si può conferire la supplenza da MAD purché l’aspirante non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

I docenti saranno individuati prioritariamente tra i docenti abilitati e specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo.

Le domande di messa disposizione devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022.

I docenti di ruolo possono usufruire dell’art. 36 CCNL sia per il conferimento di una supplenza (per altra classe di concorso o grado/ordine di scuola), sia per l’individuazione straordinaria da GPS I fascia sostegno ai fini dell’immissione in ruolo.

Nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento.

La priorità va al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

I docenti inseriti in GAE con riserva potranno scegliere  di rinunciare alla supplenza da GaE per partecipare solo alle nomine da GPS.

Per quanto attiene alle nomine relative alla procedura straordinaria BIS, gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la c.d. call veloce.

In ogni caso, i posti destinati al concorso straordinario devono essere accantonati prima del conferimento delle supplenze.

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.

Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti – per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.

L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall’O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.

Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: “Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica…”. Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’articolo 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1, c. 2, della L. n. 407/98.