Il Ministro non ha accolto le richieste sindacali della totale abolizione dei vincoli per la presentazione delle domande di mobilità.

Il Ministro, pertanto, si è limitato ad illustrare la bozza della ordinanza.

Queste in sintesi le novità:

  • Il nuovo vincolo triennale previsto dal Decreto 36/2022 che si applica a tutti i neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 è RIMASTO ANCHE SE SOSPESO, COME APPRESSO SI DIRA’.

Tale vincolo non riguarda chi è stato assunto nel 2022/2023 con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021 visto che il vincolo è stato introdotto successivamente alla nomina giuridica.

Nella  Ordinanza Ministeriale, comunque, sarà consentito ai docenti neoassunti 2022/2023 di presentare ugualmente domanda di mobilità nelle more di un intervento legislativo che possa sospendere tale blocco.

Qualora questo provvedimento (che come sappiamo dipende anche dall’interlocuzione in corso con la Commissione Europea) non dovesse essere approvato, la domanda di mobilità verrà annullata.

Una scelta assurda ed iniqua.

  • Il vincolo triennale previsto dal CCNL 2018 secondo cui chi ha presentato domanda di mobilità, sia territoriale che professionale, essendo soddisfatto su preferenza puntuale (singola scuola) è soggetto a un blocco triennale. QUINDI NESSUNA ABOLIZIONE DEL VINCOLO.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Tale vincolo si applica anche nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti comunali attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale.

Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

  • Il vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021) che si applica nel caso di mobilità  interprovinciale soddisfatta su qualsiasi tipo di preferenza (analitica o sintetica) E’ CONFERMATO.

Quindi chiunque per l’anno scolastico 2022/2023 è stato soddisfatto su mobilità interprovinciale è soggetto al vincolo triennale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

I termini per la presentazione delle domande di mobilità per il personale scolastico sono i seguenti:

  • Il personale docente può presentare le domande dal 6 marzo al 21 marzo 2023
  • Il personale Ata può presentare le domande dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
  • Il personale educativo può presentare le domande dal 9 marzo al 29 marzo 2023

La pubblicazione dei movimenti sarà per il personale docente il 24 maggio, per il personale Ata il 1° giugno, mentre per il personale educativo sarà il 29 maggio.

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000036.01-03-2023

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000038.01-03-2023

CCNI mobilità docenti PED e ata 22_25_firma definitiva 18__signed-signed