E’ stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità per l’A.S. 2024/2025.

In sede contrattuale sono state recepite le norme contenute nel CCNL relative alla deroga dal vincolo di permanenza nella scuola assegnata per coloro che sono stati immessi in ruolo dal 1.9.2023, purchè in possesso dei requisiti appresso indicati.

Sono rimasti i vincoli triennali previsti dalla normativa in vigore che possono essere eliminati solo ed esclusivamente da disposizioni di legge e non da contratti ma, in sede contrattuale, sono stati attenuati.

Come si ricorderà abbiamo già evidenziato che in base al  DL 44/2023 convertito con legge n. 74 del 2023 (in vigore dal 22 giugno 2023), è stato modificato  il comma 3 dell’art. 399 del DLgs 297/94, motivo per cui è stato stabilito che: ” a partire dall’anno scolastico 2023/2024 i docenti neoassunti di tutti gli ordini e gradi di istruzione sono tenuti ad un vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni scolastici, compreso l’anno di prova.”

A seguito, poi, del  CCNL e del CCNI sulla mobilità (sottoscritto il 20 febbraio 2024), al vincolo della permanenza nella scuola assegnata sono esentati:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Inoltre sono esentati dal vincolo i docenti:

  • beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sulla mobilità e alle condizioni previste dal contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza,
  • ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

SI RICORDA, INFINE, che:

  • Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
  • Durante i tre anni di vincolo i docenti di ruolo dopo aver superato l’anno di formazione e prova possono, a norma dell’art. 47 del CCNL 2019/2021, accettare nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

Le date per la mobilità 2024/25 :

  • docenti saranno dal 26 febbraio al 16 marzo
  • personale educativo, dal 28 febbraio al 19 marzo
  • personale Ata dall’8 al 25 marzo.

Potete scaricare e/o visualizzare il CCNI – ORDINANZA MINISTERIALE – L’ACCORDODEL 21 FEBBRAIO cliccando sul seguente link:

CCNI

ORDINANZA MINISTERIALE

Accordo integrativo CCNI 2022_21_2_2024_pulita-sig_240221_171927-signed