Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato una direttiva per riconoscere a chi svolgerà le attività di docente tutor e orientatore un punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità e delle graduatorie interne d’istituto.

L’entità del punteggio sarà definito in sede di contrattazione integrativa tra sindacati e ministero, a cui la direttiva rimanda.

In sostanza, quindi, l’intento del Ministro sarebbe quello di attribuire oltre al riconoscimento economico anche punteggi da far valere nella mobilità. E la funzione.

Ricordiamo che le scuole devono istituire una figura di orientatore a cui va attribuito un compenso variabile  tra un valore minimo pari a 1.500 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.000 euro lordo Stato.

E’ anche obbligatorio istituire la figura del  tutor per ciascun raggruppamento di studenti prevedendo un compenso compreso tra un valore minimo pari a 2.850 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 4.750 euro lordo Stato.

La contrattazione d’istituto dovrà stabilire i compensi ma nel rispetto dei limiti indicati.

In proposito ricordiamo che dal 17 aprile 2023, le istituzioni scolastiche potevano  comunicare i nominativi dei docenti da avviare ai percorsi di formazione individuati quali tutor e orientatori, utilizzando la piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione Progetti”, Area “Iniziative”, sezione “docenti tutor orientamento”.

La scadenza inizialmente prevista del 2 maggio è stata ora prorogata alle ore 15,00 del 31 maggio.

La proroga è contenuta nella nota 1101 del 21 aprile-

Il Ministero ha altresì chiarito che:

  • i docenti sono chiamati a manifestare la disponibilità a svolgere la formazione sulla piattaforma di INDIRE, e solo successivamente, tra i docenti formati saranno individuati coloro che saranno disponibili ad assumere la funzione di tutor e docente orientatore; pertanto, non è previsto un limite massimo di insegnanti partecipanti alla formazione;
  • le figure del tutor scolastico e dell’orientatore rimangono distinte e non devono coincidere, anche se la formazione è comune;
  • rispetto alla retribuzione prevista non sono quantificate le ore, si tratta di importi forfetari;
  • i limiti indicati per gli alunni da affidare ai tutor (30 minimo e 50 massimo) non sono da considerarsi perentori rispetto alla autonoma programmazione delle istituzioni scolastiche che, pertanto, potranno progettare gruppi con diversa quantificazione, ma la contrattazione d’istituto non potrà comunque derogare dalla misura dei compensi indicati nel DM 63/2023 (minimo 2.850 euro lordo stato e massimo 4.750 euro lordo stato).