IL IV CONGRESSO NAZIONALE FLP SCUOLA SI E’ CELEBRATO NEI GIORNI 21 E 22 SETTEMBRE 2024 A CAMPOBASSO ED HA AVUTO COME TEMA “IL RUOLO DELLA SCUOLA PUBBLICA NEL QUADRO DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA: QUALE FUTURO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA?”
A conclusione della celebrazione del CONGRESSO NAZIONALE I DELEGATI hanno approvato la MOZIONE FINALE che così si esprime a proposito della previsione contenuta nella legge 26/06/2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione): “omissis.. il tentativo, poi, di alcune forze politiche di considerare che il trasferimento di competenze in tema di norme generali sull’istruzione dalla Stato alle Regioni possa avvenire senza considerare gli effetti nefasti che ne deriverebbero in un sistema scolastico già afflitto da enormi differenze sia nel campo delle strutture che nel sistema stesso di istruzione, tanto da minare il carattere unitario e nazionale del nostro sistema pubblico di istruzione, desta non poche preoccupazioni e pericoli per l’unitarietà del nostro paese; per le ragioni sopra esposte, ciò si traduce nella nostra richiesta che le norme generali in materia di istruzione non siano comprese tra le competenze trasferibili alle Regioni, senza che le stesse siano supportate da adeguate risorse in particolar modo per quei territori regionali atavicamente svantaggiati, allo scopo di salvaguardare il sistema nazionale d’Istruzione e Formazione, nel suo impianto unitario, come fattore indispensabile e irrinunciabile per affermare e sostenere, in un contesto di convinta adesione all’Europa, la piena appartenenza di tutte le cittadine e i cittadini a una stessa comunità nazionale; …”
Insomma, sembra anticipare quanto, poi, enunciato dalla CORTE COSTITUZIONALE nella SENTENZA N. 192 del 3.12. 2024
Infatti, la CORTE, a proposito delle NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE, così ha stabilito “Con riferimento alle «norme generali sull’istruzione», questa Corte ha da tempo individuato l’elemento caratterizzante di tale materia nella «valenza necessariamente generale ed unitaria» (sentenza n. 200 del 2009; più di recente, sentenze n. 168 del 2024 e n. 223 del 2023) dei contenuti che le sono propri; tali norme generali, stabilite dal legislatore statale, «delineano le basi del sistema nazionale di istruzione», essendo funzionali ad assicurare «la previsione di una offerta formativa sostanzialmente uniforme sull’intero territorio nazionale, l’identità culturale del Paese, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all’art. 33, primo comma, Cost.» (sentenza n. 200 del 2009). Non sarebbe quindi giustificabile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, stante l’intima connessione di questi aspetti con il mantenimento dell’identità nazionale……”
La Corte nella sentenza così continua “Il vizio alla base dell’art. 3, comma 1, sta nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – per relationem – con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisettoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità. Del resto, fino alla legge n. 197 del 2022 la determinazione dei LEP è stata compiuta in modo distinto per ciascuna materia: si vedano i LEA in materia sanitaria (da ultimo, d.P.C.m. 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»), i LEP in materia di servizi sociali (art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e art. 1, commi 159 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»), i LEP in materia di istruzione e formazione professionale (artt. 15 e seguenti del decreto legislativo 7 ottobre2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53»).”
RICORDIAMO A TUTTI che le “Norme generali sull’istruzione” sono le disposizioni legislative, applicabili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme, che disciplinano le finalità di ciascuna scuola, individuano i livelli minimi di ore di insegnamento, fissano il limite di età per l’iscrizione a scuola (vedi art.117 della Costituzione lettera n)
Insomma, una vera e propria “bocciatura” della legge con particolare riferimento alle NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE così come la FLP SCUOLA HA DENUNCIATO NEL CONGRESSO CON L’APPROVAZIONE DELLA MOZIONE FINALE.
Che dire, poco o nulla, se non che “non è il numero di iscritti che fa grande un sindacato, ma la forza delle proprie idee, la forza delle proprie proposte, la forza della propria coerenza, la forza della difesa del paese e dei lavoratori”