Le domande  si presenteranno dalle ore 9:00 del 21 marzo fino alle 23:59 del 4 aprile 2022.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda sarà presentata unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione Istanze online.

Possono presentare domanda tutti coloro che sono già inseriti nelle GAE, non sono consentiti nuovi inserimenti.

Possono altresì presentare domanda coloro che erano già inseriti nelle GAE e che sono stati depennati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti.

Con la domanda di aggiornamento è possibile:

  • L’Aggiornamento il punteggiocon cui si è inseriti in graduatoria, dichiarando nuovi servizi e titoli valutabili
  • La permanenza in graduatoriaa pieno titolo o con riserva (senza cioè dichiarare nuovi titoli e servizi).
  • Il reinserimento in graduatoria (nel caso in cui il candidato sia stato cancellato per non aver presentato precedentemente domanda). In tal caso il candidato recupererà il recupero precedentemente punteggio maturato all’atto della cancellazione.
  • Lo scioglimento della riserva, nel caso in cui il docente sia iscritto con riservaperché in attesa di conseguire il titolo abilitante (a condizione che il titolo sia stato conseguito o sarà conseguito entro il termine fissato).
  • Il trasferimento da una provincia ad un’altranella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato

Per le convocazioni da GAE (a tempo indeterminato e a tempo determinato) operano le precedenze nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della Legge 104/1992, queste vanno eventualmente confermate oppure possono essere dichiarate ex novo per chi le ha acquisite.

I titoli di riserva (di cui alla Legge 68/1999) vanno dichiarati o riconfermati (per chi li aveva già dichiarati in precedenza). Coloro che li chiedono per la prima volta, se non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Vanno dichiarati i titoli conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

 Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019.

I servizi dell’a.s. 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l’anno scolastico.

L’aspirante deve scegliere la graduatoria su cui far valutare il servizio, che vale massimo 6 punti nell’infanzia e massimo di 3 punti nella primaria.

Sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’a.s. 2012/2013.

Gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro i termini per la presentazione delle domande possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.

Punteggio e fascia con cui si è collocati negli elenchi del sostegno sono i medesimi di quelli con cui si è inseriti nella GAE.

Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso.

Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero.

La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.

Il servizio prestato con il possesso del titolo di specializzazione è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione a scelta. In mancanza di specializzazione, la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la nomina.

In generale non è necessario allegare alla domanda alcuna documentazione eccezione fatta per i titoli che non possono essere autocertificati e, in particolare:

  • certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza
  • titoli artistici-professionali
  • servizi presto in altri Paesi UE

Nella prima fascia delle graduatorie d’istituto possono inserirsi tutti gli aspiranti che sono inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.

La domanda si presenta tramite Istanze online.

Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime.

Gli interessati a ricevere consulenza, assistenza o ad essere supportati per la compilazione e l’invio della domanda possono rivolgersi alle nostre segreterie provinciali.

Il servizio è riservato agli iscritti, o per coloro che si iscriveranno al Sindacato FLP SCUOLA.

Esclusivamente su appuntamento

Decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022

NOTA-MINISTERO-ISTRUZIONE-GAE