UTILIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIA A.S. 2026/2027: A CHE PUNTO SIAMO? REQUISITI E DICHIARAZIONI DA ALLEGARE

Ad oggi, le cosiddette OO.SS. rappresentative e il MIM non hanno ancora sottoscritto il CCIN relativo alla mobilità annuale per l’a.s. 2026/2027, per cui sia le date di presentazione delle domande che la disciplina e i requisiti per poter produrre domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria ancora non sono state compiutamente definitie e contrattualizzate.

Le notizie che appaiono su vari siti sono prive, pertanto, di ufficialità, motivo per cui non appena avremo notizie più certe le pubblicheremo su questo sito e invieremo a tutti i nostri iscritti con i notiziari giornalieri. 

Al fine, però, di avere un quadro generale della situazione e considerato che, in ogni caso, il nuovo CCNI ricalcherà in grandi linee quello che ha disciplinato le operazioni di mobilità annuale per l’a.s. 2025/2026, riteniamo opportuno presentare UNA GUIDA RELATIVA ALLA MOBILITA’ ANNUALE PERSONALE DOCENTE A.S. 2026/2027

La mobilità annuale per l’a.s. 2026/2027, così come per gli anni decorsi, prevederà TRE distinti istituti:

1- OTTIMIZZAZIONE

2- UTILIZZAZIONE

3-ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

1- OTTIMIZZAZIONE

L’ottimizzazione della cattedra (chiamata anche “completamento d’orario”) è la richiesta presentata da un docente per accorpare o migliorare la distribuzione delle ore di insegnamento su più scuole, riducendo gli spostamenti e i disagi legati a una cattedra oraria esterna (COE).
SI POSSONO AVERE VARIE FATTISPECIE DI RICHIESTA: 
    • Miglioramento della cattedra: Si applica ai docenti titolari di una COE, ovvero una cattedra composta da una scuola principale (sede di titolarità) e una o più scuole di completamento.
    • Accorpamento delle ore: Permette di richiedere la sostituzione delle scuole di completamento più lontane con altre più vicine, o l’assorbimento delle ore se si liberano nella sede principale.
    • Nessun cambio di titolarità: L’ottimizzazione modifica solo la sede di servizio per l’anno scolastico in corso, lasciando invariata la scuola di titolarità ufficiale.

CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA
    • Docenti di ruolo su COE.
    • Tempistiche: Per l’anno scolastico 2026/2027, la richiesta si presenta contestualmente alle domande di utilizzazione  seguendo i criteri fissati dal CCNI e dagli accordi regionali.

2- UTILIZZAZIONE :  VEDIAMO CHI  PUO’ CHIEDERLA 

a) i docenti di ruolo che si trovano in particolari situazioni, come i soprannumerari (perdenti posto), i trasferiti d’ufficio, i docenti in esubero provinciale o chi rientra in servizio. 

b) Può essere richiesta, inoltre, dal personale docente in possesso di specifici requisiti per l’insegnamento su: 
    • Posti di sostegno (anche senza titolo, in casi particolari).
    • Scuole carcerarie, ospedaliere o corsi per adulti (CPIA).
    • Lingua straniera nella scuola primaria. 

c) l’utilizzazione di cui al punto b) può essere chiesta anche da chi ha ottenuto il trasferimento per l’a.s. 2026/2027 su posto curriculare E’ bene precisare che il titolare in un ordine di scuola, per esempio primaria, su posto di sostegno, pur se in possesso del titolo di sostegno per la scuola media o superiore non può chiedere utilizzazione su tali ordini di scuola ma potrà avvalersi dell’istituto della assegnazione provvisoria, se ha titolo a chiederla, dopo, però, che ha chiesto  prima l’assegnazione provvisoria per sedi dell’ordine di scuola ove è titolare e, inoltre, a condizione che abbia superato il periodo di prova nel proprio ordine di scuola di titolarità

3- ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Premettiamo, a scanso di equivoci, che anche chi ha ottenuto il trasferimento con decorrenza 1.9.2026 può chiedere l’assegnazione provvisoria. E’ preclusa, viceversa, la possibilità di poter chiedere l’assegnazione provvisoria per i docenti che ottengono la nomina in ruolo con decorrenza dal 1.9.2026 a qualsiasi titolo (vincita concorso, elenchi regionali, gae, gps sostegno, mini call veloce)

CONDIZIONI PER POTER CHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

a) La domanda di assegnazione provvisoria per il personale docente deve essere presentata tramite il portale ministeriale Istanze OnLine allegando i documenti che attestano i motivi e requisiti di cui si è in possesso.

b) Gli insenganti assunti da GPS I fascia, da straordinario BIS (con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) e da concorso PNRR aventi contratto a tempo determinato, possono presentare domanda tramite il modello cartaceo pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Possono accedere all’assegnazione provvisoria:
  • Docenti di ruolo che hanno superato il vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assunzione.
  • Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.
  • Docenti soprannumerari o in esubero.
  • Docenti neoassunti (compresi gli immessi in ruolo con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) che hanno superato l’anno di prova e il periodo previsto dalla normativa vigente.
  • Docenti che hanno ottenuto trasferimento o anche passaggio di ruolo o di cattedra
L’assegnazione provvisoria è un istituto finalizzato al ricongiungimento e può essere richiesta esclusivamente per i seguenti motivi:
  • Ricongiungimento ai figli minorenni o affidati.
  • Ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente.
  • Ricongiungimento ai genitori (a prescindere dall’età).
  • Gravi esigenze di salute (documentate) del richiedente.
  • Requisito di residenza: Il familiare deve risiedere e avere iscrizione anagrafica nel comune da almeno 3 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

DICHIARAZIONE-ESIGENZE-DI-FAMIGLIA-PER-RICONGIUNGIMENTO CONIUGE E-FIGLI

In ogni caso, la domanda non può essere presentata per le scuole del proprio comune di titolarità (salvo alcune deroghe per i comuni divisi in più distretti sub-comunali per chi gode di particolari precedenze).  Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per un grado di istruzione o classe di concorso differente se non si è in possesso dell’abilitazione specifica

Potranno chiedere anche l’assegnazione provvisorio i docenti che beneficiano delle deroghe previste dal CCNI (è stato chiesto di estendere l’età a 16 anni ma sussistono dubbi in propsito) tra cui:

  • genitori di figli fino a 14 anni
  • figli di genitori ultrasessantacinquenni
  • assistenza a familiari con disabilità grave ai sensi della Legge 104
  • docenti con disabilità o particolari esigenze di cura
  • coniuge di militare o categoria equiparata
  • docenti che ricoprono cariche pubbliche negli enti locali   
  •                                                                                                                                                                                                                                                   VEDIAMO ORA CHI NON POTRA’ PRODURRE DOMANDA ED EFFETTI SULLA CARRIERA
  • Docenti in vincolo triennale che non rientrano nelle deroghe previste
  • Docenti trasferiti per incompatibilità nella sede da cui sono stati allontanati
  • La domanda può essere presentata per una sola provincia, sia quella di titolarità sia una provincia diversa.
  • Punteggio: L’assegnazione provvisoria non fa maturare il punteggio di continuità didattica nella scuola di titolarità, valutando i titoli con il punteggio base

LE PRECEDENZE NELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

PRECEDENZA PERSONALE CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ O CHE NECESSITA DI CURE CONTINUATIVE
Il personale che usufruisce della precedenza per disabilità personale grave oppure disabilità non grave ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 oppure ancora personale, anche non disabile, che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo (es.: chemioterapia) deve presentare l’apposito allegato:

  • Precedenza cure continuative
  • Precedenza disabile articolo 21
  • Precedenza disabile handicap grave art. 33 comma 6

SI ALLEGANO FAC-SIMILI DICHIARAZIONI

PRECEDENZA CURE CONTINUATIVE

PRECEDENZA ART.21 LEGGE 104

PRECEDENZA ART.33 COMMA 6

PRECEDENZA PER FIGLI SINO A 6 ANNI E FINO A 12 ANNI
I docenti che usufruiscono della precedenza per figli sino a sei anni di età e per figli fino a 12 anni di età, dovranno compilare gli appositi allegati.

  • Precedenza per figli sino  6 anni
  • Precedenza per figli sino 12 anni

DICHIARAZIONE _PRECEDENZA-PER-FIGLI-FINO-A-12-ANNI

DICHIARAZIONE PRECEDENZA FIGLI INFERIORI ANNI 6

PRECEDENZA PER ASSISTENZA
Per quanto riguarda la precedenza relativa all’assistenza a parenti o affini con disabilità, è necessario compilare l’apposito allegato. A tal fine, a seconda dei casi, occorrerà predisporre l’allegato relativo al tipo di precedenza (precedenza per assistenza al coniuge, precedenza per assistenza al figlio, precedenza per assistenza al genitore, ecc.).

  • Precedenza assistenza al coniuge
  • Precedenza assistenza al figlio
  • Precedenza assistenza al fratello o la sorella
  • Precedenza assistenza al genitore
  • Precedenza assistenza tutela legale

SI ALLEGANO I FAC-SIMILI DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE-FIGLI-FRATELLI-SORELLE–art.-33-legge_104

PRECEDENZA ASSISTENZA AL CONIUGE

PRECEDENZA ASSISTENZA AL FIGLIO

PRECEDENZA ASSISTENZA AL GENITORE

PRECEDENZA ASSISTENZA FAMILIARE ENTRO IL  TERZO GRADO

PRECEDENZA ASSISTENZA LEGALE

ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI: 

  • certificazione o copia del verbale della apposita Commissione Medica attestante lo stato di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 –comma 3- della Legge 104/1992;
  • fotocopia carta di identità della persona in situazione di disabilità grave.

N.B: Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

Si ricorda che sono inapplicabili, per sopravvenuta inapplicabilità, le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazioni delle situazioni di esclusività o unicità. 

OVVIAMENTE, OVE IN SEDE DI STIPULA DEL NUOVO CCNI DOVESSERO INTERVENIRE MODIFICHE SOSTANZIALI PROVVEDEREMO A FORNIRE DETTAGLI DI CHIARIMENTO IN MERITO